Adeguamento A72 delibera 421/2014 con la quale l’AEG ha previsto il distacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete, l’deguamento, secondo delibera AEEG 421/2014 del 7 agosto 2014, è per impianti maggiori di 100 Kw connessi in MT Il 7 agosto 2014, con la pubblicazione della delibera 421/2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica […]
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Adeguamento CEI 0-16 e allegato A70
Diritto di riduzione potenza stabilita
L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), attraverso una serie di delibere ed in particolare la n. 333/07 e relativi allegati, detta le regole alle quali attenersi per adeguare gli impianti MT ovvero per fare in modo che essi non arrechino disturbi alla rete che li alimenta. In particolare la delibera citata ha allegata la norma CEI 0-16 “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica” che riveste una particolare importanza nell’intervento di adeguamento e della quale è parte integrante un “fac-simile” della Dichiarazione di adeguatezza da inviare al distributore .
Chi non si adegua è tenuto a pagare ogni anno il CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) con una voce nela bolletta che fa crescere il prezzo dell’energia, già altissimo in Italia.
L’adeguamento, oltre a permettere la cessazione del pagamento del CTS, (eventualmente maggiorato), comporta benefici in termini di affidabilità e sicurezza dell’impianto MT, contribuendo alla diminuzione del numero di interruzioni della fornitura elettrica per il cliente stesso e per tutti gli altri clienti connessi alla stessa linea di media tensione di proprietà del distributore. Infatti un guasto originatosi nell’impianto di un cliente può provocare una interruzione della fornitura a tutti i clienti connessi alla medesima linea di alimentazione. Inoltre, il cliente con impianto adeguato potrebbe ricevere indennizzi automatici, cioè senza che ne faccia richiesta, in caso di eccessiva numerosità di interruzioni lunghe e rimborsi in caso di interruzioni di eccezionale durata che superino gli standard stabiliti dall’Autorità.
Se l’impianto non è adeguato il cliente non riceve né indennizzi né rimborsi, anche qualora se ne fossero verificate le condizioni. Bisogna inoltre considerare che, con gli impianti non in regola, si può essere chiamati a rispondere, in sede penale e civile, dei danni procurati a terzi.
Da notare che i clienti finali e le altre utenze MT con una potenza disponibile inferiore o uguale a 400 kW hanno la facoltà, prevista dall’articolo 35.2 della Delibera ARG/elt 333/07 e s.m.i., di adottare per la messa in regola del proprio impianto MT determinati requisiti semplificati.
L’AEEG ha definitivamente chiarito che l’utente può richiedere al Distributore la riduzione della potenza disponibile, con la delibera ARG/elt 103/10 del 30/6/2010 “Modificazioni e integrazioni agli Allegati A (TIT) e B (TIC) alla deliberazione n. 348/07, disposizioni transitorie in materia di connessioni temporanee e integrazioni alla deliberazione ARG/elt 67/10″.
Gli utenti MT con potenza disponibile > 400 kW potranno così soddisfare una delle condizioni necessarie per acquisire i requisiti semplificati (potenza disponibile non superiore a 400 kW) ai fini dell’adeguamento della cabina MT/BT e invio della DIDA per non pagare il CTS e usufruire degli indennizzi automatici relativi alle interruzioni lunghe.
Delibera 84/2012/R/EEL della AEEG
Dal giorno 8 marzo 2012 è valida la Delibera 84/2012/R/EEL della AEEG recante disposizioni urgenti per gli impianti di produzione ai fini del sistema elettrico nazionale, che stabilisce i tempi e i modi per gli interventi di adeguamento del Vs impianto di produzione dell’energia elettrica connesso in MT superiore a 50Kw secondo quanto previsto nell’ Allegato A.70 al codice di Rete di Terna “Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita”.
In particolare, ci riferiamo al Vs Impianto di produzione, sul quale è installato il Dispositivo d’Interfaccia per il quale è previsto, entro il 31 Marzo 2013, l’adeguamento perchè sia conforme ai paragrafi 5 e 8 (escluso il sottoparagrafo 8.1.1) dell’ Allegato A.70.
Nel vostro caso, in accordo al paragrafo 5 dell’ Allegato A.70, dovete garantire che le protezioni di interfaccia di cui sopra rispettino i nuovi intervalli per i valori di tensione e di frequenza.
Inoltre, in accordo al paragrafo 8 dell’ Allegato A.70, dovete dotarvi di un Sistema di Protezione di Interfaccia con relay di frequenza a sblocco voltmetrico oltre che alla possibilità di ricevere delle informazioni/comandi da remoto.
Affinché questo sia realizzabile, Vi informiamo che dovrete, a vostra cura e spese, effettuare un retrofit sul vostro quadro ove è installata la protezione d’interfaccia.
Ci preme sottolineare ciò, poiché, così come prescritto nella delibera, la responsabilità del retrofit è esclusivamente del produttore di energia; nella stessa è chiaramente descritto che a fronte di ciò riceverete un premio (pari ad una quota definita dalla delibera se la comunicazione di adeguamento viene fatta entro il 30 giugno 2012; la stessa quota verrà invece diminuita del 20% per ogni mese successivo a giugno) solo se eseguirà il retrofit entro il 31/10/2012.
Ancora la delibera cita: “L’autorità, valuterà gli interventi da assumere nei confronti dei produttori di energia che avendo l’obbligo, non hanno completato gli adeguamenti soprarichiamati, entro il 30 Marzo 2013”.